Descrizione
L'assegno di maternità è un contributo economico per le madri non lavoratrici. La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità. Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale. Possono presentare la domanda le madri: • cittadine italiane; • cittadine comunitarie; • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno; (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. Il Comune provvede ad inserire la domanda nel portale dell'Inps. L'assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall'Istituto Previdenziale) ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza. Il comune che concede l'assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno. Per ulteriori informazioni sulla rivalutazione delle misura degli assegni e dei requisiti si rimanda al sito dell'INPS – Prestazioni sociali.
A chi rivolgersi
Responsabile del procedimento Silvia Paparozzi
« Scheda personale
Istruttore amministrativo Silvia Piscicelli
« Scheda personale
Istruttore amministrativo Simona Plazzi
« Scheda personale
Funzionario Antiritardo Simonetta D'Amore
« Scheda personale
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
• La dichiarazione contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima;
• Un'autocertificazione nella quale la richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
- di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
- di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).
Si precisa che l'autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).
Tempi a conclusione del procedimento
La domanda è inserita nel portale Inps entro 15 giorni dalla presentazione.
Normativa di riferimento
L.488 del 23.12.1998 Misure in materia di politiche sociali e del lavoro - Articolo 66: Assegno di maternità.
Modulistica
La modulistica è disponibile in due formati, entrambi gratuiti: PDF e RTF.
Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.
Servizi Sociali - Domanda per il contributo assegno di maternita