Rilascio certificati e decertificazione dei rapoporti fra Pubblica Amministrazione e Privati
Descrizione
A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità (L.183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi (art.40 D.P.R.445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello Stao Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per i rapporti fra privati, pena la violazione dei doveri di ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell'art.74 c.2 lett.a) del D.P.R.445/2000. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto il pagamento dell'imposta di bollo (art.4 della tariffa alleg. A al D.P.R.642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia €14,62 + €0,52 per ciascun documento. I certificati rilasciati potranno essere utilizzati solo tra i privati e dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
A chi rivolgersi
Istruttore Amministrativo Maria Cristina Lucchese
« Scheda personale
Funzionario Antiritardo Simonetta D'Amore
« Scheda personale
Modaità
Allo sportello attraverso la richiesta verbale del cittadino interessato con rilascio immediato dei certificati. Se la richiesta avviene tramite posta specificare, nei rarissimi casi di esenzione dall'imposta di bollo, l'articolo corrispondente della tabella "B" D.P.R.642/1972, allegare il costo del certificato in moneta, evantuale marca da bollo e busta preaffrancata per il ritorno.
Costi a carico dell'utente
Diritti di €0,26 per ogni certificato rilasciato in esenzione da bollo (rarissimi casi specificati dalla normativa vigente). Diritti di €0,52 e marca da bollo da €16,00 fornita dal cittadino, per ogni certificato rilasciato non in esenzione da bollo.
Tempi a conclusione del procedimento
Rilascio immediato per richieste allo sportello.
Giorni 30 per richieste a mezzo posta.
Validità
6 mesi.
Note
Si ricorda comunque che il cittadino può utilizzare le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà anche quando abbia a che fare con "istituzioni private" (es. banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai, ecc.) che accettino di riceverle (art.2 D.P.R.445/2000). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 D.P.R.445/2000) e nessun costo, inoltre non è necessaria l'autenticazione della firma. i cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se: - sono legalmente residenti in Italia; - la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accerta da soggetti pubblici o privati italiani.