A chi è rivolto
Madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di indennità di maternità o che beneficiano di un’indennità di importo inferiore a quello dell’assegno, per la nascita del proprio figlio
L’assegno può essere richiesto dalla madre del minore in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Castel Guelfo di Bologna;
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure, in caso di cittadinanza non comunitaria, rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- Isee pari o inferiore all’importo definito dall’INPS.
La madre non deve beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico di INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento, anche se chi beneficia di un’indennità inferiore all’ammontare dell’assegno di maternità potrà richiedere al Comune solo la differenza tra quanto percepito e l’ammontare complessivo dell’assegno di maternità.
Descrizione
È un contributo previsto a sostegno delle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di indennità di maternità o che beneficiano di un’indennità di importo inferiore a quello dell’assegno, per la nascita del proprio figlio.
Come fare
Il contributo può essere richiesto collegandosi al Portale dei servizi on line di ASP Circondario Imolese.
Cosa serve
Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
- essere madri cittadine:
- italiane
- comunitarie
- di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
- in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).
Il limite relativo al modello ISEE è pari a 17.747,58 €.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda è necessario allegare in copia i seguenti documenti:
- documento d’identità valido del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- numero protocollo INPS dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni in corso di validità e che includa già il nuovo nato.
Cosa si ottiene
Assegno di maternità.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o, nel caso di affidamento preadottivo o adozione, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.
Il Comune comunica con lettera l’accoglimento o il rigetto della domanda agli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L’Amministrazione si riserva di sospendere i termini del procedimento, chiedendo l’integrazione della documentazione mancante ai fini dell’erogazione del contributo.
Al pagamento degli assegni provvede l’INPS in una unica soluzione, entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Comune.
Accedi al servizio
Portale online per la richiesta:
Ulteriori informazioni
Per informazioni rivolgersi allo Sportello sociale di Medicina via Saffi, 73 Medicina, al seguente numero telefonico 0516973900 nelle giornate di:
– lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30
– martedì dalle 15:00 alle 17:45
Oppure scrivendo a:
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Ultimo aggiornamento: 27-02-2025, 12:06